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FAQ

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ART. 1 – DENOMINAZIONE & SEDE

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e ssgg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori denominata Pro Loco di Medicina.

L’Associazione, di seguito anche denominata Pro Loco, ha sede legale in Medicina, via Libertà, n 58.
La sua durata è illimitata.

ART. 2 – SCOPO & FINALITA’

La Pro Loco ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ha finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, produttive, agricole, sportive e sociali del Comune di Medicina e del suo territorio.

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità in oggetto, autonomamente e/o in collaborazione con privati, il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

  • realizza le iniziative atte a valorizzare le realtà di cui al 2° comma
  • promuove iniziative e attività intese a determinare un movimento turistico nel territorio, quali festeggiamenti, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e artistiche, fiere, visite guidate, esposizioni e pubblicazioni;
  • organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del territorio
  • valorizza le tradizioni e le strutture ricettive e ricreative del territorio di Medicina
  • contribuisce alla diffusione dell’immagine di Medicina all’esterno
  • sviluppa attività di carattere sociale.

L’Associazione può compiere, previe le necessarie autorizzazioni di legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.

ART. 3 – ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.

I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.

Il numero dei soci è illimitato.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che possano essere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – AMMISSIONE

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco su richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

La qualifica di socio dà diritto :
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, e frequentare la sede sociale;
b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate purché in regola con il versamento della quota sociale
c) a godere dell’elettorato attivo e passivo: nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari (salvo quanto previsto all’art. 4,1° comma).

I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni della Pro Loco;
b) al versamento nei termini, entro l’anno solare, della quota sociale;
c) a non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni, per decadenza, per morte (o estinzione della persona giuridica o dell’Ente) o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi ai doveri indicati all’art. 6, o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata nel corso della quale si procederà alla disamina degli addebiti in contraddittorio con l’interessato.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Se al 31 ottobre dell’anno prorogato, il socio non avrà ancora adeguato le quote mancanti, sarà dichiarato decaduto con delibera consigliare.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c ) Il Presidente;
d) Il Tesoriere;
e) Il Segretario (eventuale)
f) Il Collegio sindacale (eventuale);
g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale);

Tutte le cariche sono gratuite.

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ART. 1 – DENOMINAZIONE & SEDE

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della repubblica Italiana e ai sensi degli artt. 36 e ssgg. del Codice Civile, una associazione non riconosciuta, operante nei settori denominata Pro Loco di Medicina.

L’Associazione, di seguito anche denominata Pro Loco, ha sede legale in Medicina, via Libertà, n 58.
La sua durata è illimitata.

ART. 2 – SCOPO & FINALITA’

La Pro Loco ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Ha finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, produttive, agricole, sportive e sociali del Comune di Medicina e del suo territorio.

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità in oggetto, autonomamente e/o in collaborazione con privati, il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati:

  • realizza le iniziative atte a valorizzare le realtà di cui al 2° comma
  • promuove iniziative e attività intese a determinare un movimento turistico nel territorio, quali festeggiamenti, spettacoli pubblici, manifestazioni culturali e artistiche, fiere, visite guidate, esposizioni e pubblicazioni;
  • organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del territorio
  • valorizza le tradizioni e le strutture ricettive e ricreative del territorio di Medicina
  • contribuisce alla diffusione dell’immagine di Medicina all’esterno
  • sviluppa attività di carattere sociale.

L’Associazione può compiere, previe le necessarie autorizzazioni di legge, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.

ART. 3 – ATTIVITA’ DEI SOCI

L’attività dell’associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all’interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell’ambito dell’associazione.

I soci della Pro Loco si distinguono in:
a) soci Ordinari,
b) soci Sostenitori,
c) soci Onorari.

Il numero dei soci è illimitato.

E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che possano essere interessati all’attività della Pro Loco.
Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, e comporta l’esonero dal pagamento della quota annuale.

La quota associativa dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – AMMISSIONE

L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco su richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota sociale.

Le domande presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

La qualifica di socio dà diritto :
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, e frequentare la sede sociale;
b) a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate purché in regola con il versamento della quota sociale
c) a godere dell’elettorato attivo e passivo: nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto di accedere alle cariche è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari (salvo quanto previsto all’art. 4,1° comma).

I soci sono tenuti:
a) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni della Pro Loco;
b) al versamento nei termini, entro l’anno solare, della quota sociale;
c) a non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio non è trasmissibile e si perde per dimissioni, per decadenza, per morte (o estinzione della persona giuridica o dell’Ente) o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole della Pro Loco o incompatibile con le attività stesse.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che non ottemperi ai doveri indicati all’art. 6, o che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata nel corso della quale si procederà alla disamina degli addebiti in contraddittorio con l’interessato.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Se al 31 ottobre dell’anno prorogato, il socio non avrà ancora adeguato le quote mancanti, sarà dichiarato decaduto con delibera consigliare.

ART. 8 – ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c ) Il Presidente;
d) Il Tesoriere;
e) Il Segretario (eventuale)
f) Il Collegio sindacale (eventuale);
g) Il Collegio dei Probiviri (eventuale);

Tutte le cariche sono gratuite.

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