REGOLAMENTO

Approvato dall’Assemblea il 25 febbraio 2010

Art.1

L’Assemblea generale, costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Per le modalità di convocazione e di funzionamento si rinvia agli artt. 9 e 10 dello Statuto.


Art. 2

Per il rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che non si siano candidati.
Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.


Art. 3

Come previsto nell’art. 10 dello Statuto, ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita la delega solo ad altro socio: ogni associato non potrà avere più di due deleghe.
Le deleghe vengono accettate dal Presidente dell’Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.


Art. 4

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.
Nelle elezioni delle cariche sociali, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da assegnare.

Le indicazioni eccedenti comportano l’annullamento della scheda, come vanno annullate le schede che dovessero contenere evidenti segni di riconoscimento.

Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno entro le ore 12 del giorno precedente presso gli uffici della Pro Loco.
La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L’Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni.

Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto.


Art. 5

In caso di mancanza di uno o più componenti degli organi dell’Associazione si rinvia a quanto previsto nell’art. 11 dello Statuto.


Art. 6

In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari al costo corrente di un quinto del costo della benzina super per chilometro.


Art. 7

Per il funzionamento del Consiglio si rinvia a quanto previsto nell’art. 12 dello Statuto.


Art. 8

Il Consiglio è tenuto ad esaminare entro sessanta giorni dalla presentazione le istanze di nuovi soci; l’accettazione deve essere comunicata al socio aspirante entro dieci giorni dalla delibera; la quota prevista deve essere versata entro trenta giorni dalla delibera, pena la decadenza da socio.
La quota stabilita può essere versata anche contestualmente all’istanza di iscrizione.


Art. 9

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla.
Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli amministratori che le hanno assunte.


Art. 10

Nel caso di omissione di atti dovuti o contrari ai fini istituzionali da parte degli Organi sociali, si può inoltrare ricorso al Comitato Regionale, che assume le necessarie determinazioni.


Art. 11

Si rinvia alle disposizioni statutarie e alla normativa vigente per quanto non previsto nel presente regolamento