ART. 10 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale (o consegnato a mano, o mezzo posta o Email) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima ed eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire ad almeno un giorno di distanza dalla prima.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario; si riunisce inoltre quante volte il Consiglio lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un decimo degli associati (o dal Collegio sindacale).
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.
E’ valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati a mezzo delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita la delega solo ad altro socio: ogni associato non potrà avere più di due deleghe.
Le assemblee sia ordinarie sia straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.