ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

 In

L’Assemblea generale, costituita da tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso, è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L’assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla vita dell’associazione, riservati alla sua competenza dallo statuto, e che non siano di pertinenza dell’assemblea straordinaria. In particolare:
– elegge il Consiglio Direttivo, e l’eventuale Collegio sindacale
– approva il rendiconto economico-finanziario
– approva i programmi delle attività da svolgere
– approva gli eventuali regolamenti
– delibera in merito all’esclusione dei soci.

L’assemblea è, di norma, considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

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