ART. 20 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. .In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che provveda alla liquidazione dei beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al D.P.C.M 26/09/200 e 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe e a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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